02

Mar

2009

Statuto del Partito Democratico - pagina2

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Scritto da Valter Gobbi   
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Statuto del Partito Democratico
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Articolo 4.
Assemblea nazionale



1. L’Assemblea nazionale è composta da mille persone elette con le modalità indicate dal successivo articolo 9.

2. Nello svolgimento di tutte le sue competenze, ad eccezione di quelle indicate all’articolo 3, al comma 2 ed al comma 7 del presente articolo, la composizione dell’Assemblea nazionale è integrata da trecento persone elette dagli elettori contestualmente all’elezione delle Assemblee regionali secondo le modalità indicate dagli statuti regionali. A tale fine, a ciascuna regione sono attribuiti cinque seggi, ad eccezione del Molise che ne ha due e della Valle d’Aosta che ne ha uno. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione ai voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni della Camera dei Deputati, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. L’Assemblea nazionale è inoltre integrata da cento componenti eletti dai parlamentari nazionali ed europei aderenti al Partito Democratico. L’Assemblea nazionale è infine integrata da un numero variabile di componenti espressione delle candidature alla Segreteria nazionale non ammesse alla votazione presso gli elettori, ai sensi dell’articolo 9, comma 6.
Ai candidati alla carica di Segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre candidature ammesse, è riconosciuto il diritto a nominare un numero di persone pari a due, di cui un uomo e una donna, per ogni punto percentuale di voti ottenuti, su quelli validamente espressi, in occasione della consultazione preventiva tra gli iscritti di cui all’articolo 9, comma 6, purché abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque per cento di quelli validamente espressi.

3. L’Assemblea nazionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

4. L’Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’Ufficio di Presidenza o dalla Direzione nazionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell’Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell’Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l’Assemblea.

6. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi.
In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

7. L’Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.

Articolo 5.
Durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea nazionale



1. I mandati di Segretario nazionale del Partito e di componente della Assemblea nazionale durano quattro anni.
2. Il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionali sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea previsti dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 4, comma 7, il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione entro i quattro mesi successivi.

Articolo 6.
Vicesegretari



1. Il Segretario nazionale può, all’atto della proclamazione, proporre all’Assemblea nazionale l’elezione di uno o due Vicesegretari.

2. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.

Articolo 7.
Segreteria nazionale



1. La Segreteria nazionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.

2. La Segreteria nazionale è composta da non più di quindici membri, nominati dal Segretario, che dà comunicazione della nomina in una riunione della Direzione nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione nazionale.

3. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere preventivamente approvate dalla Direzione nazionale.

Articolo 8.
Direzione nazionale



1. La Direzione nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea nazionale ed è organo d’indirizzo politico. Essa, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.

2. La Direzione nazionale è composta da centoventi membri eletti dall’Assemblea nazionale, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all’articolo 9, e da quattro rappresentanti eletti nella medesima riunione dai delegati all’Assemblea nazionale della Circoscrizione estero.

3. Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario; il Presidente dell’Assemblea nazionale; i Vicesegretari; il Tesoriere; il massimo dirigente dell’organizzazione giovanile; i Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i Segretari Regionali. L’Assemblea nazionale, prima di procedere alla elezione della Direzione nazionale, determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai ruoli istituzionali assolti dal Partito a livello nazionale e locale nella legislatura in corso. Il Segretario nazionale può chiamare a farne parte, con diritto di voto, venti personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell’associazionismo, delle imprese. La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività.

4. La Direzione è presieduta dal Presidente dell’Assemblea nazionale, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.

Articolo 9.
Scelta dell’indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea nazionale



1. Le elezioni per il Segretario e per l’Assemblea nazionale sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il procedimento elettorale è articolato in due fasi. Nella prima fase, che si conclude con lo svolgimento della Convenzione nazionale, le candidature a Segretario nazionale e le relative piattaforme politico‐programmatiche sono sottoposte al vaglio degli iscritti. La seconda fase consiste nello svolgimento delle elezioni.

3. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario nazionale e componente dell’Assemblea nazionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.

4. Per essere ammesse alla prima fase del procedimento elettorale, le candidature a Segretario devono essere sottoscritte da almeno il dieci per cento dei componenti dell’Assemblea nazionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra millecinquecento e duemila, distribuiti in non meno di cinque regioni.

5. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli, delle Convenzioni provinciali e della Convenzione nazionale nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico‐programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico.

6. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio, e di elezione dei delegati alle Convenzioni provinciali e alla Convenzione nazionale.
Risultano ammessi all’elezione del Segretario nazionale i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno cinque regioni o province autonome.

7. Ai fini dell’elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell’Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni regionali viene effettuata in proporzione alla popolazione residente e al numero dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni per la Camera dei Deputati. Le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono ciascuna una circoscrizione. Con l’eccezione della Valle d’Aosta e del Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. In ciascun collegio possono essere presenti una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell’ambito delle circoscrizioni regionali. Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al precedente comma 1, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati.

8. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all'art. 2 comma 3 e devolvano un contributo di entità contenuta.

9. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell’Assemblea nazionale lo proclama eletto all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

 

 

Articolo 10.

Organizzazioni all’estero del Partito Democratico



1. Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all’estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.

2. In considerazione delle norme che disciplinano il voto all’estero, le organizzazioni del Partito Democratico, quando è necessario, concorrono a promuovere coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel territorio nazionale.

3. Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Democratico all’estero sono stabilite dallo Statuto della Circoscrizione Estero che sarà, in conformità alle norme di cui al capo III, approvato e modificato dalla relativa Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con la Direzione nazionale.


 

CAPO III
Struttura federale

 

Articolo 11.
Autonomia statutaria a livello regionale e nelle province di Trento e Bolzano



1. Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l’attività del partito nel loro ambito territoriale.

2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di designazione, il regime delle incompatibilità e la durata in carica dei componenti delle rispettive Commissioni di garanzia e di quelle infra‐regionali in modo tale da assicurarne l’autonomia.

3. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all’Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all’Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.

4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle Assemblee regionali o dalle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano con la procedura prevista per la revisione dei propri Statuti. Tali richieste sono esaminate dall’Assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la revisione dello Statuto nazionale.

Articolo 12.
Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali



1. Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché agli organi locali, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l’organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario nazionale e, se si tratti di organo sub‐regionale, il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l’hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.

2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi delle Unioni regionali, delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.

3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità la Commissione nazionale di garanzia può sospendere preventivamente l’efficacia della decisione.

4. L’autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la possibilità di stipulare
accordi tra le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime
condizioni e con i medesimi limiti previsti per gli Statuti.

Articolo 13.
Accordi confederativi



1. Qualora in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma si realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di rappresentare l’elettorato di orientamento Democratico, il Partito Democratico, a fronte della reale adesione locale al progetto, stabilisce con essa un rapporto confederale. L’accordo è deliberato dalla Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. L’accordo confederativo implica che il partito locale si riconosca nelle liste del Partito Democratico per il Parlamento nazionale ed europeo ed abbia la facoltà di presentare propri candidati all’interno delle medesime liste. Per le elezioni regionali e locali l’accordo confederativo comporta la rinuncia del Partito Democratico a presentare proprie liste ovvero la regolare presentazione di liste elettorali comuni con il partito locale confederato.

Articolo 14.
Circoli



1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio, ed in Circoli on‐line, che vengono costituiti sulla rete internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.

2. Gli iscritti ai Circoli on‐line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o d'ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.

3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.

4. L'articolazione dei Circoli territoriali e di ambiente, il loro funzionamento, i loro organi e le relative modalità di elezione sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano. In ogni caso dovrà essere previsto almeno un Circolo territoriale di base per ogni comune superiore a cinquemila abitanti e per ciascuno dei collegi di cui all'articolo 9, comma 7, nei comuni con più di centomila abitanti. Gli Statuti devono prevedere in ogni caso che i Circoli abbiano una Assemblea degli iscritti e un Coordinatore. Le modalità di costituzione dei Circoli on‐line, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

Articolo 15.
Principi inderogabili per gli statuti regionali



1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano la composizione, le modalità di formazione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali, nel quadro dei principi contenuti nel presente Statuto, nel Codice etico e nel Manifesto.

2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, devono essere previsti un Segretario, una Assemblea e una Commissione di garanzia.

3. L’elezione del Segretario e dell’Assemblea a tutti i livelli, sia che l’elettorato attivo venga riservato ai soli iscritti sia che esso venga attribuito a tutti gli elettori, avviene sulla base di un voto personale, diretto e segreto.

4. I mandati di Segretario regionale, di Segretario provinciale di Trento e Bolzano e di componente la relativa Assemblea durano quattro anni.

5. Con Regolamento approvato dall’Assemblea regionale sono stabiliti i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale, eletta nell’ambito di una consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

6. L’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale o del Segretario provinciale di Trento e Bolzano, unitamente a quella per gli organismi dirigenti dei livelli infraregionali, si svolgono a distanza di due anni dall’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni e le province autonome stabilita dalla Direzione nazionale d’intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

7. Le candidature a Segretario regionale e a Segretario provinciale di Trento e Bolzano vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico‐programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

8. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.

9. L’Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.

10. I Regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati
dall’Assemblea regionale e dall’Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.

11. Gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito.



Ultimo aggiornamento Martedì 03 Marzo 2009 18:14
 
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