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Articolo 41.
Ricorsi
1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico.
2. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1. Con il Regolamento di cui al comma 7 dell’art. 40 del presente Statuto sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.
3. Le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano a norma dell’art. 40, comma 2 del presente Statuto. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.
4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, la Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
5. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di una Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.
Articolo 42.
Tenuta degli albi e loro pubblicità
1. Un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina:
a la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell’Albo degli elettori così come
dell’Anagrafe degli iscritti;
b le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito Democratico a cariche istituzionali elettive;
c le funzioni dalla Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, nonché quelle inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell’attività associativa del partito, a garantirne l’autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.
Articolo 43.
Comitato per l’attuazione del Codice etico
2. Il Comitato per l’attuazione del Codice etico ha il compito di:
a favorire la conoscenza e il rispetto del Codice etico, anche fornendo pareri o chiarimenti sulle sue disposizioni ovvero intervenendo su tutte le questioni interpretative che possano sorgere;
b esprimere pareri, dal contenuto vincolante, su segnalazioni di inosservanza del Codice etico indirizzate alle Commissioni di garanzia;
c redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, offrendo, ove necessario, proposte di modifica o di integrazione.
3. Il Comitato per l’attuazione del Codice etico è costituito da cinque componenti, scelti all’interno del Partito democratico per la loro autorevolezza ed indipendenza, ed eletti dall’Assemblea Nazionale del PD con il voto favorevole dei tre quinti 3/5 dei componenti.
4. L’incarico di componente del Comitato per l’attuazione del Codice etico è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Comitato per l’attuazione del Codice etico è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente del Comitato si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. I componente del Comitato per l’attuazione del Codice etico durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
Articolo 44.
Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti
1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti l’Assemblea nazionale.
3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell’Assemblea nazionale e della Direzione nazionale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell’articolo 28 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea.
CAPO IX
Norme transitorie e finali
Articolo 45.
Organismi dirigenti
1. Fanno parte dell’Assemblea nazionale, con diritto di voto, in aggiunta ai membri di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 del presente Statuto, i Segretari regionali del Partito.
2. L’Assemblea costituente nazionale eletta il 14 ottobre 2007 assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all’Assemblea nazionale. Il Presidente dell’Assemblea costituente nazionale assume il ruolo di Presidente dell’Assemblea nazionale.
3. Vengono riconosciute come validamente svolte, anche ai sensi dello Statuto, la nomina del Vicesegretario nazionale, del Tesoriere nazionale, dei componenti dell’esecutivo nazionale che diventano componenti della Segreteria nazionale, nonché del Collegio nazionale dei Garanti che assume la denominazione di Commissione di Garanzia ai sensi dell’art. 40.
4. A seguito dell’approvazione dello Statuto, l’Assemblea nazionale procede alla elezione dei componenti della Direzione nazionale, ai sensi dell’articolo 7 del presente Statuto. Rimangono in carica gli organi insediati nella fase costituente, ed esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto sino alle elezioni con le modalità ivi previste.
5. Nella prima seduta delle Assemblee regionali successiva all’approvazione dello Statuto si procede alla elezione dei componenti del Coordinamento regionale.
6. Le Assemblee Costituenti Regionali e quella di cui all’articolo 16 del Regolamento del Partito Democratico per il voto all’estero elette il 14 ottobre 2007 assumono le funzioni attribuite dallo Statuto alle Assemblee regionali, delle Province autonome e della Circoscrizione estero.
7. Entro un anno dalla approvazione dello Statuto nazionale e dei rispettivi Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, si tengono le elezioni per gli organismi dirigenti di livello infra‐regionale, ai sensi dell’articolo 17 del presente Statuto.
8. La prima elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionale ai sensi dell’articolo 9 del presente Statuto si svolge entro e non oltre la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre del 2009. La data verrà stabilita dalla Direzione nazionale.
9. La prima elezione delle Assemblee e dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto e degli Statuti dei rispettivi livelli territoriali, così come la prima elezione dei componenti dell’Assemblea nazionale di cui all’articolo 4 comma 1, lettera b, si svolgeranno entro e non oltre la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre del 2009. La data verrà stabilita dalla Direzione nazionale d’intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano.
Articolo 46.
Regolamenti
1. Entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto, la Direzione nazionale adotta i Regolamenti ad essa demandati dallo Statuto. Nella prima seduta successiva all’approvazione dello Statuto la Direzione nazionale approva il Regolamento finanziario di cui all’articolo 37.
2. In caso di interruzione anticipata della XV legislatura che impedisca l’adozione del Regolamento di cui all’articolo 18, comma 3, la selezione delle candidature è interamente disciplinata dal Regolamento approvato dalla Direzione nazionale ai sensi dell’articolo 18, comma 9.
Articolo 47.
Costituzione dell’organizzazione giovanile
1. L’organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell’organizzazione giovanile per l’organizzazione del momento costituente attraverso la realizzazione di un Regolamento che determina le modalità di partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo.
2. L’Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell’organizzazione stessa.
3. L’Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile elabora la “Carta di Cittadinanza” e la sottopone agli organismi dirigenti del partito. A seguito dell’approvazione da parte del partito e della stessa organizzazione giovanile, la “Carta di Cittadinanza” diventa parte integrante degli Statuti di entrambi i soggetti sottoscrittori.
Articolo 48.
Votanti del 14 ottobre 2007
1. L’uso dei dati personali acquisiti in occasione delle elezioni del 14 ottobre 2007 è disciplinato dal Regolamento approvato in vista di tali elezioni dall’Ufficio di Presidenza.
Articolo 49.
Segretario nazionale
1. La previsione secondo cui il Segretario nazionale viene indicato quale candidato del Partito Democratico alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3, comma 1, diviene efficace a partire dalla XVI legislatura.
Articolo 50.
Accordi confederativi speciali
1. Le disposizioni previste dall’articolo 13 del presente Statuto dovranno trovare applicazione entro e non oltre il termine del mandato dell’Assemblea Costituente nazionale.
Articolo 51.
Regolamento quadro per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionali
1. In assenza del Regolamento di cui all’articolo 9, comma 1, il Regolamento per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionali si adegua ai principi desumibili dal Regolamento quadro per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea costituente nazionale del 14 ottobre 2007.
Articolo 52.
Organi regionali e locali
1. Fino all’approvazione degli Statuti regionali, al funzionamento degli organi regionali e locali si applicano, ove compatibili, le norme previste dal presente Statuto con riferimento agli organi di livello nazionale.
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