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Articolo 20.
Primarie di coalizione
1. Qualora il Partito Democratico stipuli accordi pre‐elettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, i candidati comuni alla carica di Presidente di Regione, Presidente di Provincia o Sindaco vengono selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal Regolamento.
2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Qualora, al fine di raggiungere l’accordo di coalizione, si intenda apportare modifiche ai principi espressi nel comma 1 del presente articolo o utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, la deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti l’Assemblea del livello territoriale corrispondente.
4. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
5. Qualora il Partito Democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri è ammessa, tra gli iscritti del Partito Democratico, la sola candidatura del Segretario nazionale.
6. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
CAPO V
Principi generali per le candidature e gli incarichi
Articolo 21.
Codice etico
1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.
Articolo 22.
Incandidabilità e incompatibilità
1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico.
2. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico per la carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati.
3. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.
4. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all’incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all’incarico principale.
5. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell’indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.
6. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente all’organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Per le cariche istituzionali europee, la proposta viene formulata dalla medesima Direzione nazionale.
7. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dall’esperienza politico‐istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all’attività del Partito Democratico attraverso l’esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.
8. Le incandidabilità e le incompatibilità per le cariche istituzionali di livello regionale e locale sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
Articolo 23.
Doveri degli eletti
1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria
una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui all’articolo 37, comma 2, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi,
di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre richiedere che all’intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.
5. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.
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