02

Mar

2009

Statuto del Partito Democratico - pagina 4

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Scritto da Valter Gobbi   
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Statuto del Partito Democratico
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Articolo 16.
Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano



1. La Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni regionali e delle province autonome. Essa si dota di un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Conferenza è presieduta da un suo componente eletto annualmente a scrutinio segreto. Essa è convocata dal Presidente, che ne determina l’ordine del giorno d’intesa con il Segretario nazionale o suo delegato.

3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.

4. Qualora la Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l’autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile e che in caso di necessità può previamente decidere di sospendere l’efficacia della decisione assunta.

Articolo 17.
Poteri sostitutivi



1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell’Assemblea regionale o delle Assemblee delle province autonome e sentito il parere del relativo organismo di garanzia, l’Assemblea nazionale può convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario regionale o delle province autonome, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.

2. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.

3. I poteri sostitutivi di cui ai precedenti commi possono essere autonomamente esercitati dall’Assemblea nazionale qualora le relative deliberazioni siano approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Lo Statuto delle Unioni regionali e delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano regolamenta i poteri sostitutivi del relativo livello.

5. In caso di grave danno al Partito, in seguito a violazioni statutarie, di gravi e ripetute omissioni o di gravi e diffuse violazioni del codice etico, può essere nominato un organo commissariale sostitutivo del Segretario e della Segreteria, ovvero di altri Organi esecutivi, con l’approvazione della Direzione nazionale a maggioranza dei tre quinti dei componenti.

6. In caso di elementi di irregolarità del tesseramento, incompletezza o anomalie evidenti, l’Organizzazione procede a verificare e compiere e, laddove è necessario, formalizzare la nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del Partito o di parti di esse

CAPO IV
Scelta dei candidati per le cariche istituzionali

 

Articolo 18.
Elezioni primarie del Partito Democratico



1. Per «primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.

2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico gli elettori già registrati nell'Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto.

3. Il Regolamento per le elezioni primarie è approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti dell’Assemblea del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente,sulla base del Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Vengono in ogni caso selezionati con il metodo delle primarie i candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione. Qualora il Partito Democratico concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, valgono le norme contenute nell’articolo 20 del presente Statuto. Le modalità di selezione delle candidature per le altre cariche di livello regionale e locale vengono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

5. La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.

6. Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del trenta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.

7. Le primarie per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Regione si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.

8. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

9. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie ovvero, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento predisposto sulla base del Regolamento quadro di cui al precedente comma 3 ed approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti 3/5 dei componenti, previo parere della Conferenza dei Segretari regionali.

Articolo 19.
Candidature per le Assemblee rappresentative



1. Il Regolamento quadro di cui all’articolo 18, comma 3, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
a l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
b la democrazia paritaria tra donne e uomini;
c il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
d l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
e la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
f il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai
diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
g la pubblicità della procedura di selezione.

2. Il Regolamento di cui all’articolo 18, comma 9, è approvato dalla Direzione nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale Regolamento:
a individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
b determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all’approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
c nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.



Ultimo aggiornamento Martedì 03 Marzo 2009 18:14
 
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