Pagina 1 di 7 approvato dall'Assemblea Nazionale del 20 giugno 2008
CAPO I
Principi e soggetti della democrazia interna
Articolo 1.
Principi della democrazia interna
1. Il Partito Democratico è un partito federale costituito da elettori ed iscritti, fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione.
2. Il Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.
3. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. Assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
4. Il Partito Democratico promuove la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell’Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli.
5. Il Partito Democratico riconosce e rispetta l’autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera dell’iniziativa economica privata e la sfera dell’azione politica. Le regole di condotta stabilite dal Codice etico e le modalità di finanziamento del partito sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell’indirizzo politico.
6. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.
7. Il Partito Democratico propone un programma di governo per l’Italia e si impegna a realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le modalità di elezione dei Segretari e delle Assemblee incentivano le aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della guida del partito. L’elezione degli ulteriori organismi rappresentativi e di controllo interni da parte delle Assemblee è rigorosamente improntata al principio proporzionale.
8. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo Codice etico gli eletti nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico in occasione delle nomine o proposte di designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati.
9. Il Partito Democratico assicura un Sistema informativo per la partecipazione basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il Sistema informativo per la partecipazione consente ad elettori ed iscritti, tramite l’accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, e sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
10. Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l’elaborazione collettiva degli indirizzi politico‐programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.
Articolo 2.
Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito
1. Il Partito Democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.
2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico, e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:
a partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito mediante l’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello nazionale e regionale, nonché ai livelli territoriali inferiori, ove questo sia previsto dagli statuti regionali;
b partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
c avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
d prendere parte a Forum tematici;
e votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
f avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
g prendere parte alle assemblee dei circoli;
h ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.
5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:
a partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello regionale;
b essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
c votare nei referendum riservati agli iscritti;
d partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
e avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
f essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
g avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
h sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.
6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:
a favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
b sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
c aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte; essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell’Albo.
7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:
a partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
b contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
c favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti
a tutti gli elettori; rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.
8. L’iscrizione al partito così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento dal sedicesimo anno di età. Sono esclusi dalla registrazione nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori le persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altri partiti politici all’interno di organi istituzionali elettivi. Qualora la Commissione di garanzia abbia cognizione di tale causa ostativa riguardo a persone già registrate ne decreta la cancellazione e stabilisce un congruo termine entro il quale tali persone non possono nuovamente chiedere di essere registrate.
CAPO II
Formazione dell’indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali
Articolo 3.
Segretario o Segretaria nazionale
1. Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione ed è proposto dal Partito come candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione nazionale, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
3. Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni a meno che, allo scadere dell’ultimo mandato, non eserciti la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua prima legislatura. In tal caso il mandato è rinnovabile fino a che non ricorrano i limiti alla reiterabilità dei mandati nella carica di Presidente del Consiglio di cui all’articolo 22, comma 3.
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